REGOLAMENTO a
della
SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO
fra gli OPERAI di VIGEZZO
Legalmente costituita in Ente Giuridico nell'anno 1905
INDICE: Titolo I - Natura e Scopo della società
Titolo II - Ammissione ed esclusione dei soci
Titolo III - Doveri e diritti dei soci
Titolo IV - Amministrazione della Società
Titolo V - Incombenze delle cariche sociali
Titolo VII - Impiego dei fondi sociali
Titolo VIII - Disposizioni diverse
Natura e scopo della Società
Art.1 - Sotto la guarentigia delle leggi dello stato é costituita in Vigezzo una Società di Mutuo Soccorso fra gli operai. La Società ha la sua sede in Santa Maria Maggiore (aggiunta approvata nell'Assemblea Generale 21 Agosto 1904).
Art.2 - La Società ha per base l'unione e la fratellanza; per iscopo il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale: tende quindi a procurare ai Soci che la compongono un sussidio in caso di malattia, per disgrazie, o per vecchiaia; a facilitare ad essi il conseguimento del lavoro e dell'istruzione, ed a promuovere la moralità.
Art.3 - La società è composta essenzialmente di operai che chiamansi Soci effettivi, e tali sono considerati tutti quelli che vivono col prodotto delle loro fatiche, esercitando un'arte o mestiere, negozio od impiego. Essi provvedono al bisogno economico della Società con un contributo mensile, e ne godono i vantaggi.
Art.4 - Possono far parte in qualità di Soci Onorari quei cittadini che per animo generoso si iscrivono solo per promuovere il bene della Società con quote annue, rinunciando ai benefici materiali della Società; e sono pure ammesse le donne in qualità di Socie Onorarie.
Art.5 - E' istituita una classe di Soci benemeriti perpetui i quali vengono esonerati dal pagamento della quota annua, e si riferisce a quelle persone che con munifica elargizione abbiano reso alla Società un beneficio insigne. La loro nomina é proclamata dall'assemblea generale dei soci convocata in solenne adunanza.
Art.6 - Il numero dei soci sia effettivi che onorari non può essere limitato.
Ammissione ed esclusione dei soci
Art. 7 - Può essere socio effettivo ogni operaio di sana costituzione fisica, che abbia compiuto gli anni 15 e non oltrepassati i 50, che non sia stato condannato per furto, attentato ai buoni cosstumi, od altri delitti infamanti, tenga onorevole condotta e goda della pubblica stima.
Art. 8 - L'aspirante all'ammissione nella Società come socio effettivo, presenterà domanda in iscritto per mezzo d'un socio al Presidente colla indicazione del proprio nome, cognome, paternità, professione, data e luogo di nascita e residenza. Tale domanda dovrà essere corredata da un certificato medico di sana costituzione fisica e dal deposito del contributo d'ammissione, che gli sarà restituito in caso di rifiuto d'accettazione.
Art.9 - Il richiedente si considera ammesso a far parte della Società dietro l'unanime voto del Consiglio; in caso contrario l'accettazione sarà devoluta all'assemblea generale.
Art.10 - L'ammissione decorre dal primo del mese nel quale venne regolarmente approvata.
Art.11 - La contribuzione d'entrata é di L. 100 per i soci fondatori, per gli altri é stabilita come segue:
dai 15 ai 25 anni compiuti L. 100
dai 26 ai 35 " " L. 400
dai 36 ai 45 " " L. 1.000
dai 46 ai 50 " " L. 2.000
(modifica approvata dall'Assemblea del 3-10-1937)
Art.12 - All'atto dell'inscrizione il socio riceverà dal segretario contro il pagamento di L. cinquecento il Libretto-Matricola per la rispettiva partita, contenente stampato il Regolamento.
Art.13 - Il socio onorario benefica la Società pagando il diritto di entrata stabilito dai soci effettivi, l'annuo contributo di L. 500 e può inscriversi per quel numero di azioni che gli suggerisce il suo filantropico e generoso animo.
Art.14 - I nomi dei Soci onorari saranno notati in apposita tabella ed affissi nella sala delle adunanze.
Art.15 - Il Socio onorario che per imprevisti infortuni venisse a decadere dalla sua comoda posizione sociale, avrà il diritto di essere ammesso come socio effettivo, dietro sua domanda sulla quale delibera a maggioranza il Consiglio sociale.
Art.16 - Il socio all'atto che viene ammesso nella Società dovrà apporre la propria firma sul registro di matricola e promettere sul suo onore di osservare il Regolamento e condurre una vita operosa ed onesta.
Art.17 - Verrà escluso dalla Società quel socio che venga condannato per i reati di cui all'art.4; che con la sua condotta ledesse il decoro e gli interessi della Società; avesse celato qualche malattia cronica all'epoca della ammissione; fosse dedito all'ubbriachezza, trascurante del proprio lavoro lasciando la famiglia nell'abbandono; od in qualsivoglia modo si rendesse indegno della Società il cui scopo é soccorso e moralità.
Art.18 - Sull'espulsione di un socio delibera il Consiglio sociale sopra proposta in iscritto dal Presidente o di non meno di dieci soci che facciano constare delle mancanze o colpe del socio espellendo. Il socio contro cui é proposta l'esclusione sarà avvertito dal Presidente notificandogli che potrà presentarsi in persona o per mezzo di un rappresentante che sia membro della Società per fare le sue difese avanti il Consiglio
Art.19 - Cessando per qualunque causa un socio di far parte della Società non avrà diritto al rimborso delle somme da esso pagate.
Doveri e diritti dei soci
Art.20 - Tutti i soci sono obbligati alla osservanza delle nuove deliberazioni prese in legale adunanza dal Consiglio di amministrazione in armonia del presente Regolamento, e rinunciando a qualsiasi appello in giudizio per qualunque causa.
Art.21 - Ogni socio effettivo oltre la tassa d'ammissione paga un contributo di lire cinquecento all'anno e nel mese di Febbraio che sarà versato nelle mani del cassiere o collettore incaricato, che all'atto dell'esigenza dovranno apporre la quitanza sul libretto del socio. Ogni socio effettivo potrà invece delle quote annue pagare una volta tanto la somma di L. duemilacinquecento mercè cui sarà socio effettivo a vita. Non saranno però valevoli a formare tale somma le quote già pagate.
Art.22 - Il socio dopo un mese di non effettuato pagamento della quota annua senza che faccia constare al Consiglio d'amministrazione un legittimo motivo di tale ritardo, cadendo ammalato non avrà diritto che alla metà del sussidio trattenuto sul medesimo quanto deve per arretrato. Ritardando oltre sei mesi il pagamento della rata suddetta sarà dichiarato decaduto dalla Società.
Art.23 - I soci cancellati perchè morosi potranno godere dell'anzianità pagando oltre le quote arretrate anche la nuova tassa di ammissione per godere l'anzianità. Se la domanda é avanzata entro l'anno della decadenza incorsa, la tassa sarà della metà.
Art.24 - Dopo tre mesi d'ammissione il socio effettivo che per malattia sia reso inabile al lavoro per più di due giorni, ha diritto ad un giornaliero sussidio di lire sessanta. Ai soci che appartengono alla Società da oltre 15 anni e che siano al corrente del pagamento del loro contributo, il sussidio giornaliero in caso di malattia sarà di lire ottanta. Sarà inoltre cura del Consiglio di chiedere alla Opere Pie locali dei soccorsi a favore del socio ammalato
Art.25 - Tutti i soci colpiti da malattie traumatiche come rotture, cadute e simili avranno pronto sussidio tosto presentata la domanda, qualunque sia il tempo che facciano parte della Societrà.
Art.26 - Il socio cadendo ammalato deve darne subito avviso al Presidente per mezzo del collettore locale. In caso di ritardo la malattia non si intenderà cominciata che dal giorno del datone avviso.
Art.27 - Il sussidio é accordato sino a 60 giorni o continuando la malattia o cadendo altre volte ammalato, il socio nel frattempo della interruzione dei sussidi, é in facoltà del Consiglio accordare sussidi straordinari nella quota e per la durata che determinerà, avuto speciale riguardo all'operosità ed ai bisogni del richiedente ed allo stato finanziario della Società.
Art.-28 - Il sussidio non esclude il pagamento della quota annua salvo il disposto dell'articolo seguente.
Art.29 - Potrà il Consiglio d'amministrazione quando lo crede necessario e sia consigliato dallo stato finanziario della Società esonerarlo dal pagamento della quota.
Art.30 - Al socio effettivo impotente al lavoro per vecchiaia o disgrazie sopravvenutegli e senza altro mezzo di sussistenza, che da dieci anni continui faccia parte della Società, potrà essere accordato un annuo sussidio nella misura consentita dal fondo di cassa.
Art.31 - Non hanno diritto ad alcun sussidio le malattie veneree e quelle provenienti dall'abuso di vino e liquori o da risse, o le malattie croniche, salvo il disposto dell'art 27 (aggiunta approvata dall'assemblea 21 agosto 1904)
Art.32 - Le domande pei sussidi dovranno essere presentate assieme al libretto indicando il numero dei giorni per cui si richiede il sussidio, dovranno essere firmate dal Collettore e dal Consigliere locale ed accompagnate dalla fede medica.
Art.33 - I mandati per i sussidi saranno emessi e firmati dal Presidente e dal Segretario, e staccati da un registro a matrice sul quale sarà annotato il nome del socio da soccorrersi e la somma da pagarsi.
Art.34 - Qualora l'Amministrazione riconosca che il fondo di cassa non fosse in proporzione bastante alla quantità dei soci ammalati, potrà convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea generale per determinare un aumento di quota od una diminuzione del giornaliero sussidio, oppure adottare qualche altro provvedimento che la maggioranza crederà bene di stabilire. Tali straordinari provvedimenti dureranno però soltanto in tempo di bisogno.
Art.35 - Durante il servizio militare sia come coscritto o volontario nelle guerre nazionali, il socio cessa dai diritti e dai doveri verso la società; ma ritornando gli sarà computato il tempo di anzianità della sua ammissione alla chiamata sotto le armi, purchè sia al suo arrivo dichiarato in salute.
Art.36 - Il socio che venisse a stabilire la sua dimora altrove, pagando regolarmente la sua quota continuerà a far parte della Società; e per godere i sussidi sociali dovrà far accompagnare la sua domanda da un certificato del medico curante, legalizzato dal Sindaco del luogo di dimora.
Art.37 - Qualora il socio infermo non avesse parenti od amici che lo assistesse, il Consiglio designerà due o più soci per assistere gratuitamente per turno per l'ammalato. Tale scelta si farà preferibilmente tra le persone meno occupate e vicine di abitazione dell'infermo.
Art.38 - La società stabilisce che sia spoglia mortale d'ogni socio onorario od effettivo accompagnata sino alla tomba con onorevole fratellanza da tutti i soci preceduti dalla bandiera, e tutti indistintamente fregiati del distintivo sociale. I soci che mancassero all'accompagnamento funebre d'un collega defunto, pagheranno la penale di lire una ove non giustifichino che l'assenza dipese da qualche legittimo e plausibile motivo (aggiunta approvata nell'adunanza sociale del 3 ottobre 1937).
Art.39 - La Società raccomanda e prescrive ai padri di quest'associazione, l'istruzione obbligatoria dei propri figli alle scuole elementari.
Art.40 - Venendo a morte il padre potrà essere rimpiazzato da uno dei prorii figli senza tassa d'ammissione.
Amministrazione della Società
Art.41 - La Società é rappresentata ed amministrata da un Consiglio sociale. La riunione di tutti i soci chiamasi Assemblea Generale.
Art.42 - Il Consiglio d'amministrazione é composto di un Presidente, di due vice Presidenti, di dodici Consiglieri, cioè uno per ciascuno dei seguenti paesi: Coimo, Druogno, Buttogno, Crana, S.Maria Maggiore, Toceno, Vocogno, Craveggia, Malesco, Villette, Re e Prestinone (modificazione approvata nella adunanza sociale del 26 agosto 1883), di un Segretario e di un Cassiere che vengono nominati dall'Assemblea Generale a maggioranza relativa di voti, ad eccezione del Presidente e dei vice Presidenti, pei quali si richiede la maggioranza assoluta.
Art.43 - Il Presidente, i vice Presidenti ed i Consiglieri si rinnovano per terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili; pei primi due anni la scadenza é determinata dalla sorte, in appresso all'anzianità di nomina. Il Segretario ed il Cassiere rimarranno in carica per tre anni consecutivi.
Art.44 - Non vi ha luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno eccetto il caso in cui il Consiglio fosse ridotto a meno dei due terzi. Venendo per qualunque causa ad essere vacante la carica di Presidente o dei vice Presidenti, sarà entro trenta giorni convocata l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo.
Art.45 - Chi surroga funzionari anzitempo scaduti rimane in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.
Art.46 - L'Assemblea Generale nomina ogni anno tre Sindaci per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione dei bilanci. I Sindaci debbono essere soci e sono rieleggibili. In ogni paese ove si crederà necessario l'Assemblea Generale nomina un Collettore il quale dura in carica un anno e dovrà intervenire alle speciali adunanzae dell'Assemblea e del Consiglio, però con solo voto consultivo.
Art.47 - Tutte le nomine di cui agli articoli precedenti devono farsi a scrutinio segreto ed alla maggiortanza dei voti. A parità di voti il maggiore di età avrà la preferenza.
Incombenze delle cariche sociali
Art.48 - Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio d'amministrazione, mantiene l'ordine ed il decoro nelle discussioni e ne dirige le deliberazioni, le votazioni e gli scrutinii. Rilascia i mandati di pagamento dei sussidi e delle spese ordinarie e straordinarie debitamente approvate, firma tutti gli atti della Società, sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda il buon andamento sociale. Il Presidente rappresenta la Società in giudizio e fuori; però per la rappresentanza nei giudizi dovrà essere autorizzato caso per caso dal Consiglio d'amministrazione. Le contestazioni che potessero sorgere fra la Società e i soci, sono definite al giudizio di arbitri da nominarsi dall'Assemblea Generale.
Art.49 - I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle eventuali occorrenze e lo suppliscono in sua assenza od impedimento.
Art.50 - I Consiglieri sono obbligati di intervenire a tutte le adunanze del Consiglio sociale e dell' Assemblea Generale, di interessarsi sui reclami e sulle domande che loro venissero fatte, ed hanno l'obbligo di prestarsi a tutto quanto può riguardare l'amministrazione sociale.
Art.51 - I Collettori sono obbligati nel rispettivo luogo di residenza:
1. Di recarsi presso i soci ammalati e di vegliare che si attengano agli ordini del medico
2. Di accertare al Presidente il giorno in cui i soci cadono ammalati e quello in cui avranno recuperato la salute
3. Di controllare le fedi mediche, le quali per quanto é possibile indicheranno la natura e la causa della malattia
4. Di riscuotere la quota annua dei soci a loro affidati segnandone quitanza sul libretto e di versarla subito nelle mani del Cassiere che loro rilascerà analoga ricevuta. A tale scopo i collettori sono muniti di apposito timbro col quale segnano quitanza nelle apposite caselle dei singoli libretti. I Collettori sono garanti responsabili del timbro loro consegnato (aggiunta approvata nell'adunanza sociale del 13 febbraio 1881). Unitamente trasmetteranno al Consiglio la nota dei morosi al pagamento per le opportune disposizioni, e sono depositari garanti delle somme da loro riscosse.
Art.52 - Il Segretario assiste a tutte le sedute per redigere i verbali, tiene appositi registri su cui sono inscritti tutti i soci, é incaricato della custodia delle carte e dei documenti della Società che saranno descritti in apposito elenco, tiene la corrispondenza, contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio nonchè i mandati di pagamento.
Art.53 - Il Cassiere é depositario dei capitali sociali, riceve le quote dei soci. ed il denaro altrimenti spettante alla Società, paga i mandati spediti e forma un registro in cui annota tutti i mandati pagati. Alla fine di ogni semestre é tenuto a presentare il rendiconto per essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Generale. Dietro semplice richiesta del Presidente sarà tenuto a presentare i registri ed a intervenire a qualunque ordinanza per dare schiarimenti relativi alla sua gensione.
Art.54 - I Sindaci hanno l'obbligo di esaminare i conti resi dal Cassiere per essere sottoposti all'Assemblea Generale e di riferire sui medesimi.
Adunanze
Art.55 - Le adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Art.56 - Le adunanze ordinarie dell'Assemblea hanno luogo in Marzo ed in Settembre d'ogni anno per la verifica dei conti, per deliberare le proposte del Consiglio o dei soci, e sui reclami che fossero presentati, e nel mese di settembre per la elezione alle cariche sociali. Le straordinarie hanno luogo quando il Consiglio o 15 soci ne facciano domanda al Presidente. L'invito per dette ordinanze vien fatto dal Presidente almeno sette giorni prima con pubblici avvisi.
Art.57 - Le adunanze dell'Assemblea Generale devono aver luogo preferibilmente in giorni festivi; sono valide purchè sia intervenuto almeno il sesto dei soci. Trascorsa un'ora dall'ora fissata l'Assemblea sarà valida con qualunque numero di soci.
Art.58 - Le adunanze ordinarie del Consiglio sociale sono mensili, in giorno ed ora da fissare dal Presidente. Non sono valide se non interviene la metà dei membri. In queste adunanze si tratterà:
1. Dell'ammissione dei nuovi soci
2. Dello stato degli infermi e dei sussidi agli ammalati sentite le relazioni dei collettori
3. Degli affari specialmente indicati nel presente regolamento, sulle spese ordinarie e straordinarie e sulle lettere o circolari indirizzate alla Società
4. Si apriranno discussioni sopra argomenti riguardanti l'interesse della Società.
Art.59 - Il Consiglio d'amministrazione potrà essere convocato straordinariamente ogni qualvolta se ne verifica il bisogno. Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi altro argomento fuor quello che ne determinò la convocazione.
Art.60 - I verbali dell'assemblea e del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Consigliere anziano e controfirmati dal Segretario.
Art.61 - I membri del Consiglio che mancano per tre volte consecutive alle adunanze senza causa plausibile, potranno essere dal consiglio rimossi dalla loro carica. Agli intervenuti verrà concessa una medaglia di presenza.
Art.62 - Il Presidente o vice Presidente che si rendesse negligente nel disimpregno delle sue funzioni, potrà essere, sopra proposta del Consiglio o di 15 soci, surrogato nel suo ufficio con deliberazione dell'Assemblea Generale.
Art.63 - Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti per appello nominale o per alzata di mano: però quelle riflettenti persone dovranno sempre prendersi a scrutinio segreto. A parità di voti qualunque proposta si intende respinta. Niuna variazione allo statuto ed ai Regolamenti sociali e niuna proposta che esorbitasse da quella relativa alla semplice amministrazione può essere posta in deliberazione se non é inserita nell'ordine del giorno della adunanza.
Art.64 - Non potrà mai formare oggetto di riunione quanto riguarda unicamente cose politiche od amministrative.
Art.65 - Ogni socio può assistere a tutte le adunanze del Consiglio ma solo in quelle dell'Assemblea può prendere parte alla discussisone.
Art.66 - Niuno potrà parlare nella adunanza se prima non avrà chiesto la parola al Presidente. Egli potrà togliere la parola a chiunque dei soci che con inopportune discussioni potesse compromettere l'armonia e la dignità dell'adunanza. Di regola generale la parola non potrà concedersi ad un socio più di due volte sullo stesso argomento, a meno che il Presidente non creda utile di accordargliela ulteriormente.
Art.67 - Chiunque turberà l'ordine e la calma delle adunanze sarà richiamato all'ordine dal Presidente; in caso di renitenza sarà invitato ad uscire dalla sala sotto pena di decadenza dalla qualità di socio. Saranno esclusi dall'Assemblea coloro che si presenteranno in istato di ubriachezza o d'indecenza.
Art.68 - I soci per entrare nella sala dell'assemblea dovranno, se richiesti, presentare il loro libretto di inscrizione.
Art.69 - I registri della societò dovranno essere presentati all'adunanza e sarà libero ad ogni socio di prenderne cognizione.
Impiego dei fondi sociali
Art.70 - Il Cassiere non potrà tenere disimpegnata una somma maggiore di quanto é mestieri per sopperire alle spese presuntive di un mese. Tale somma verrà fissata dal Consiglio ed il sopravvanzo versato mensilmente nelle Casse postali.
Art.71 - Il denaro che al rendiconto semestrale del Cassiere si riconoscesse sopravvanzante a quanto fa d'uopo per le spese occorrenti all'andamento ordinario della Società dovrà impiegarsi in quel modo più sicuro che il Consiglio sociale crederà conveniente.
Art.72 - Quando per imprevedute circostanze si avessero a ritirare fondi già impiegati, ciò dovrà farsi nella quantità strettamente necessaria al bisogno e con la preventiva autorizzazione del Consiglio sociale.
Art.73 - L'impiego e disimpegno dei fondi sociali si farà dal Presidente con l'intervento d'un Consigliere delegato, del Segretario e del Cassiere.
Art.74 - E' assolutamente proibito qualunque diversione dei fondi sociali ad usi diversi da quelli contemplati dal presente Regolamento.
Disposizioni diverse
Art.75 - La Società non potrà mai considerarsi sciolta finchè vi sarà nel suo seno un numero di oltre 12 soci effettivi e volontariamente perduranti.
Art.76 - In caso di scioglimento della Società i suoi fondi resteranno disponibili per cinque anni, nel qual termine se si costituisse una nuova Societò d'operai all'identico scopo di questa accettando sostanzialmente il presente regolamento, avrà diritto di ritirare tali fondi quando avrà raggiunto il numero di cento soci effettivi. Trascorso quel termine i fondi verranno dati alle Congregazioni di Carità dei Comuni nei quali risiedono i soci in proporzione delle somme che ciascuno di essi avrà conferito alla società o potranno essere vincolati all'impiego pubblico finchè con gli interessi accumulati si formi un capitale, la cui rendita sia sufficiente a formare un'opera di pubblica beneficenza avuto sempre riguardo ai soci di cui all'articolo 30.
Art.77 - Ogni anno la Società nelle sue adunanze generali potrà fare al presente Regolamento quelle variazioni che le circostanze dei tempi ed il progresso della Società rendessero opportune. Tali variazioni si faranno risultare da verbali che depositati nell'archivio avranno forza di legge.
Art.78 - Le variazioni e modificazioni che non toccano i diritti dei soci, ma riflettono la semplice amministrazione della Società si potranno fare anche dal Consiglio.
Art.79 - In una delle domeniche del mese di agosto d'ogni anno si fa la commemorazione della istituzione della Società in quel modo che viene determinato dal Consiglio sociale. Le spese per la medesima sono sostenute con contributi spontanei ed alla occorrenza con fondi sociali che non dovranno mai eccedere la metà della spesa.
Art.80 - La società ha una bandiera propria cioè la Nazionale, la conserva nella sala delle adunanze e la porta con sè quando come corpo e col mezzo di deputazione interviene a feste o solennità pubbliche.
Art.81 - Il portabandiera viene nominato ogni anno dal Consiglio sociale fra i soci e dipende direttamente dal Presidente. Gli sarà corrisposto un indennizzo da stabilirsi ogni anno dal Consiglio direttivo.
Art.82 - Ogni qualvolta occorrerà di mandare qualche deputazione fuori della sede essa verrà nominata dal Consiglio d'amministrazione, e le spese di viaggio saranno a carico della Società. Però le spese di viaggio saranno a carico della Società nel solo caso che nessuno dei soci voglia accettare l'incarico e disimpegnarlo a sue spese (aggiunta approvata in adunanza 26 dicembre 1880).
Art.83 - In tutte le solenni occasioni ciascun socio porterà un distintivo stabilito in un nodo tricolore all'occhiello del vestito.
Art.84 - La Società si intende definitivamente costituita tostochè il presente Regolamento sarà approvato dall'Assemblea generale dei soci fondatori.
Top °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Viene il presente Regolamento approvato in
adunanza generale dellì 29 agosto 1880
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Nel 1962 la Soc. Operaia ha voluto e gestito il
servizio ambulanza per tutta la Valle Vigezzo.
Nel 1998 con l'arrivo del 118 contribuisce alla
continuità del servizio.